abrogato
CAPO II Misure minime di sicurezza (MISURE MINIME)[1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo V)
(Per la sospensione dell'applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781, il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 26 luglio 2011, n. 3956 e l’ art. 1, comma 9, Ordinanza 28 agosto 2016, n. 389)