Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 28


abrogato TITOLO IV (Titolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) Soggetti che effettuano il trattamento (TITOLARE DEL TRATTAMENTO)

[1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo IV)

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