abrogato
TITOLO IV (Titolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
Soggetti che effettuano il trattamento (TITOLARE DEL TRATTAMENTO)[1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo IV)