Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 25


abrogato DIVIETI DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

[1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. ]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha abrogato l’intero Titolo III)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 25"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti