Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 164


abrogato OMESSA INFORMAZIONE O ESIBIZIONE AL GARANTE

[1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro.
(Comma così modificato dall'art. 44, comma 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14)]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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