Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 162-bis


abrogato SANZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI DATI DI TRAFFICO

[1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
(Comma così modificato dall'art. 44, comma 4, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14)
(Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109)]
(Articolo abrogato dall’art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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