Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 105


MODALITÀ DI TRATTAMENTO

1. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
(Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
2. I fini statistici e di ricerca scientifica devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
(Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. m), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
3. Quando specifiche circostanze individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, le informazioni all'interessato possono essere date anche per il tramite del soggetto rispondente.
(Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. m), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
4. Per il trattamento effettuato a fini statistici o di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche di cui all'articolo 106.
(Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. m), n. 4), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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