Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 103


CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI CONSERVATI IN ARCHIVI

1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche.
(Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. h), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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