Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 100


DATI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA

1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento.
(Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
(Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
4-bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche.
(Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)

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