Decreto Legislativo del 2002 numero 231 art. 3


RESPONSABILITA' DEL DEBITORE

1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
(Articolo così modificato dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, con i limiti temporali di applicabilità previsti dal comma 1 dell’art. 3 del medesimo D.Lgs. n. 192/2012)

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