abrogato [1. I certificatori che intendono conseguire dal Dipartimento il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più
elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati.
2. Il richiedente deve essere dotato di ulteriori requisiti, sul piano tecnico, nonché in ordine alla solidità finanziaria ed
alla onorabilità, rispetto a quelli richiesti per gli altri certificatori ai sensi del regolamento di cui all'articolo 13.
3. Il Dipartimento, per il vaglio delle domande presentate ai sensi del comma 1, può avvalersi degli organismi indicati
nell'articolo 3, comma 2.
4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimento dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico,
consultabile anche in via telematica, tenuto dal Dipartimento stesso].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)