Decreto Legislativo del 2002 numero 10 art. 13


abrogato
[1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è emanato un regolamento ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento delle disposizioni del testo unico emanato
con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con quelle recate dal presente decreto e dalla
direttiva 1999/93/CE, nonché della fissazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività dei certificatori.
2. Il regolamento è emanato su proposta e con il concerto dei Ministri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 29
dicembre 2000, n. 422].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

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