Decreto Legislativo del 2002 numero 10 art. 12


abrogato
[1. Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dall'economia e delle finanze, le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che consentono di presentare per via telematica
istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi secondo procedure diverse
da quelle indicate nell'articolo 9 continuano ad avere applicazione fino alla data fissata, con riferimento ai singoli
settori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto con i Ministri interessati. La
suddetta data non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 2005.
(Comma così modificato dall'art. 7, comma 15-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre
2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)].
(Il presente decreto è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2002 numero 10 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti