Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 5


NORME APPLICABILI
1. L'avvocato stabilito e l'avvocato integrato sono tenuti all'osservanza delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato.
2. All'avvocato stabilito e all'avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l'esercizio della professione di avvocato. La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica anche agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente corrispondente, nello Stato membro di origine, a quelli indicati in detta disposizione.
3. In materia di assicurazione contro la responsabilità professionale l'avvocato stabilito è tenuto agli stessi obblighi previsti per legge a carico del professionista che esercita con il titolo di avvocato.
4. L'avvocato stabilito è tenuto a frequentare i corsi di formazione permanenti, anche se già previsti nello Stato membro di origine, ove tale frequenza sia obbligatoria per il professionista che esercita con il titolo di avvocato

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