Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 38


CAPO III Disposizioni transitorie e finali (ATTIVITA' PROFESSIONALE PREGRESSA)
1. L'attività professionale di avvocato svolta in Italia a decorrere dalla data del 14 marzo 1998 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché la partecipazione in detto periodo a corsi o seminari sul diritto italiano, anche relativi all'ordinamento forense e alla deontologia professionale, sono valutate ai fini della dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 12, comma 1, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 14.
2. La domanda per la dispensa deve essere presentata nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

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