Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 21


REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'
1. I soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato.
2. La partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra avvocati.
3. La incompatibilità di cui al comma 2 si applica fino alla data in cui la dichiarazione di recesso produce i suoi effetti ovvero per tutta la durata della iscrizione della società nell'albo.
4. È escluso il socio che è stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.

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