Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 18


RAGIONE SOCIALE

1. La ragione sociale della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata “s.t.a.”.
(Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 2, L. 30 ottobre 2014, n. 161)
2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio avvocato dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione «ex socio» o «socio fondatore» accanto al nominativo utilizzato, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

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