Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 1


TITOLO I Esercizio permanente della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - CAPO I Disposizioni generali - (AMBITO DI APPLICAZIONE)
1. L'esercizio permanente in Italia dalla professione di avvocato da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso del titolo professionale, è disciplinato dai titoli I e III del presente decreto.
2. La prestazione di servizi con carattere di temporaneità da parte di avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea è disciplinata dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31.
3. Le disposizioni dei titoli I e III del presente decreto sono applicabili anche ai cittadini di uno degli altri Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2001 numero 96 art. 1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti