Decreto Legislativo del 2001 numero 231 art. 76


PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA APPLICATIVA DELLA CONDANNA

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

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