Decreto Legislativo del 2001 numero 231 art. 25bis


FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (Rubrica così sostituita dal n. 4) della lettera a) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
(Alinea così modificato dal n. 1) della lettera a) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
(Lettera aggiunta dal n. 2) della lettera a) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
(Comma così modificato dal n. 3) della lettera a) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99)
(Articolo aggiunto dall'art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350)

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