Decreto Legislativo del 2001 numero 231 art. 25-novies


DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
(Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99)

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