Decreto Legislativo del 2001 numero 228 art. 33


DISPOSIZIONI PER GLI ORGANISMI PAGATORI
1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei benefìciari.
3. [Il Comitato preposto all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000, è l'organo di gestione per l'esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell'AGEA.]
(Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381)
4. [l consiglio di amministrazione dell'AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e del regolamento del personale che si rendono necessarie per l'attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.]
(Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381)
5. [La dotazione finanziaria dell'organismo pagatore dell'AGEA è determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali.]
(Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 22 ottobre 2001, n. 381)

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