Decreto Legislativo del 2001 numero 224 art. 2


abrogato LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER VIOLAZIONI INTRACOMUNITARIE
[1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato.".
Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo le parole: "Le associazioni di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma 1-bis". ]
(D. Lgs. abrogato dall'art. 146 del D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)

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