Decreto Legislativo del 2000 numero 443 art. 6


CAPO II Documentazione amministrativa - SEZIONE I Documenti amministrativi e atti pubblici - (RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI)
1 [Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali].
(Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
2. [Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione].
(Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art. 75, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82)
3. (Vedi l'art. 6, comma 3, D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 444).
4. (Vedi l'art. 6, comma 4, D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 444).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2000 numero 443 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti