Decreto Legislativo del 2000 numero 443 art. 43


SEZIONE III Acquisizione diretta di documenti (ACCERTAMENTI D'UFFICIO)
1. (Vedi l'art. 43 comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444).
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione precedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. (Vedi l'art. 43, comma 3, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444).
4. (Vedi l'art. 43, comma 4, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444).
5. (Vedi l'art. 43, comma 5, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444).
6. (Vedi l'art. 43, comma 6, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2000 numero 443 art. 43"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti