Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 88


TITOLO IV Organizzazione e personale - CAPO I Uffici e personale - (DISCIPLINA APPLICABILE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI)

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

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