Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 242


TITOLO VIII Enti locali deficitari o dissestati - CAPO I Enti locali deficitari: disposizioni generali - (INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI LOCALI STRUTTURALMENTE DEFICITARI E RELATIVI CONTROLLI)

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
(Comma così sostituito dalla lettera p) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
(Comma prima modificato dal comma 714 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così sostituito dalla lettera p) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.
(Il presente articolo corrisponde ai commi 1 e 2 dell'art. 45, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ora abrogato)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 242"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti