Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 226


CONTO DEL TESORIERE

1. Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
(Comma così modificato dall'art. 2-quater, comma 6, lett. b), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189)
2. Il conto del tesoriere è redatto su modello di cui all'allegato n. 17 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
(Alinea così modificato dall’ art. 74, comma 1, n. 53), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126)
[a) gli allegati di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata, per ogni singolo programma di spesa;
(Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 53), lett. b), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126)]
(Lettera abrogata dall’ art. 57, comma 2-quater, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime;
(Lettera così modificata dall’ art. 74, comma 1, n. 53), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126)
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
(Il presente articolo corrisponde all'art. 67, commi 1 e 2, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato)

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