Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 202


CAPO II Fonti di finanziamento mediante indebitamento (RICORSO ALL'INDEBITAMENTO)

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

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