Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 124


TITOLO VI Controlli - CAPO I Controllo sugli atti - (PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 124"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti