Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 113-bis


GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA (rubrica così modificata dall'articolo 14, comma 2, lettera a), legge n. 326 del 2003)
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
(comma così modificato dall'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), legge n. 326 del 2003)
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. (abrogato dall'articolo 14, comma 2, lettera d), legge n. 326 del 2003)
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
pio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati
(articolo introdotto dall'articolo 35, comma 15, legge n. 448 del 2001 e così modificato dalla legge 326/2003 - DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI- ).

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