Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 90


abrogato DETERMINAZIONE DEL PREMIO
[1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell'articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dal richiedente e il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente.
2. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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