Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 79


abrogato CUSTODIA TEMPORANEA DEI BENI ED ALTRI ADEMPIMENTI
[1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 74, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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