Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 78


abrogato PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
[1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso.
3. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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