Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 68


abrogato ACQUISTO COATTIVO
[1. L'ufficio di esportazione può proporre al Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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