Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 67


abrogato RICORSO
[1. Avverso il diniego dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore generale.
2. Copia del ricorso è contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.
3. Il direttore generale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Qualora il direttore generale accolga il ricorso, I'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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