Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 64


abrogato COMMERCIO DI DOCUMENTI
[1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l'elenco dei beni archivistici posti in vendita.
2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero può provvedere a norma dell'articolo 6, comma 2.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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