Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 62


abrogato SEZIONE III Commercio (OBBLIGO DI DENUNCIA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE E DI TENUTA DEL REGISTRO)
[1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell'allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione.
3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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