Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 60


abrogato CONDIZIONI DELLA PRELAZIONE
[1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 58.
2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione.
3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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