Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 59


abrogato SEZIONE II Prelazione (DIRITTO DI PRELAZIONE)
[1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal Ministero.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione della commissione e impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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