Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 58


abrogato DENUNCIA
[1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi dell'alienante e dell'acquirente;
b) i dati identificativi dei beni alienati;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione;
e) l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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