Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 56


abrogato AUTORIZZAZIONE ALLA PERMUTA
[1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all'articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
2. Per i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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