Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 53


abrogato ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN AREE DI VALORE CULTURALE
[1. Con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.
2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell'articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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