Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 48


abrogato DEPOSITO NEGLI ARCHIVI DI STATO
[1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato.
2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell'ente.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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