Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 40


abrogato OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEGLI ARCHIVI
[1. Gli enti pubblici hanno l'obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.
2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico.
3. I soprintendenti archivistici vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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