Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 37


abrogato MISURE CONSERVATIVE
[1. Il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali.
2. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 2.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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