Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 29


abrogato VIGILANZA SUI BENI CULTURALI
[1. I beni culturali di proprietà dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.
2. Per l'applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero può procedere mediante accordi ed intese.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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