Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 158


abrogato COLORE DELLE FACCIATE DEI FABBRICATI
[1. La Regione può ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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