Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 157


abrogato CARTELLI PUBBLICITARI
[1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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