Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 156


abrogato OPERE DA ESEGUIRSI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI STATALI
[1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.
3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

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