Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 155


abrogato INTERVENTI SOGGETTI A PARTICOLARI PRESCRIZIONI
[1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.]
(D.Lgs. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il -Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1999 numero 490 art. 155"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti